La Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n° 32005 del 30 agosto 2022, si è pronunciata in tema di sottrazione di persone incapaci ex art. 574 c.p., nello specifico di minorenne, da parte di uno dei genitori.

Una madre, accusata di aver ostacolato gli incontri del figlio con il padre per essersi trasferita con il bambino a 600 km di distanza, su decisione unilaterale, veniva condannata per il reato di cui all’art. 574 c.p. Condanna confermata dalla Corte di Appello.

I Giudici della Suprema Corte, rigettando il ricorso dell’imputata, ritengono sussistente il reato in oggetto, precisando il concetto di sottrazione come esclusione della possibilità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre, pur nella consapevolezza da parte di quest’ultimo del luogo ove il minore risiede. Condotta che si realizza con qualsivoglia ostacolo che non abbia carattere e durata meramente simbolica e che impedisca la coltivazione di un rapporto stabile, continuativo e autonomo tra un figlio minore e uno dei suoi genitori.

Nel caso in esame, tale condotta viene ravvisata nell’aver fisicamente trasferito il bambino a 600 km di distanza contro la volontà dell’altro genitore; privando il figlio di una relazione proficua con il padre e questi, per converso, non potendo esercitare i propri diritti e adempiere ai propri doveri con sospensione della responsabilità genitoriale.