Il Consiglio di Stato, Sez. II, con il parere n. 8468 del 21/12/2021, è intervenuto in materia di ammonimento ex art. 612 bis c.p. in caso di comportamenti persecutori, con specifico riferimento al diritto di difesa dello stalker ammonito.

La decisione interviene in un procedimento amministrativo di prevenzione nei confronti di un uomo, ammonito dal Questore per comportamenti asseritamente persecutori nei confronti della ex fidanzata. Il procedimento si concludeva con l’adozione del provvedimento di ammonimento, emesso senza previa audizione dell’interessato sugli accadimenti oggetto della segnalazione (seconda).

Preliminarmente i Giudici hanno ribadito l’importanza della misura dell’ammonimento, deputata a svolgere una funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati dall’art. 612-bis c.p.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che detta finalità preventiva debba essere perseguita, senza nulla cedere sul piano della sua efficacia, in forme e modalità compatibili con l’attuazione piena delle garanzie di partecipazione e di difesa della parte sospettata di essere autrice delle condotte moleste. Di qui la necessità di disporre l’audizione del soggetto ammonito.