La Corte di Cassazione, Sez. IV, con la sentenza n° 7913 del 1 marzo 2021, si è pronunciata in tema di responsabilità penale del datore di lavoro in caso di infortuni sul lavoro nell’ipotesi di affidamento dei lavori in appalto.

L’imputato veniva condannato in secondo grado per il reato di omicidio colposo a lui ascritto con inosservanza della disciplina antinfortunistica. In particolare, all’imputato veniva contestato di non avere fornito al lavoratore della ditta appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi presenti sul luogo di lavoro e, nello specifico, sui rischi di caduta dall’alto.

Secondo i Giudici della Suprema Corte, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

Sulla base di tali principi, la Corte confermava la condanna del ricorrente, rilevando che nel caso di specie risultava la piena ingerenza nella prestazione del lavoratore da parte del committente, che ne aveva richiesto l’esecuzione e ne aveva accompagnato e coordinato le operazioni, cooperando nella preliminare attività di ispezione della copertura di un capannone di proprietà del committente, fornendo anche al lavoratore la scala elevatrice per accedere alla sommità e tollerando che il lavoratore si avventurasse sopra di essa. Tutto ciò in assenza delle doverose informazioni sui rischi connessi alla prestazione lavorativa, che il committente avrebbe dovuto fornire alla impresa appaltatrice e alle maestranze da questa impegnate.