La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n° 3585 del 29 gennaio 2021, si è pronunciata sulla natura giuridica della recidiva qualificata, con specifico riferimento ai casi di procedibilità d’ufficio previsti dall’art. 649 bis c.p.

Questo il quesito sottoposto alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: se il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale contenuto nell’art. 649 bis c.p., ai fini della procedibilità di ufficio per taluni reati contro il patrimonio (art. 640, terzo comma, c.p.; art. 640-ter, quarto comma, c.p.; fatti di cui all’art. 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all’art. 61, primo comma, n. 11 c.p.), vada inteso come riguardante anche la recidiva qualificata di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’art. 99 c.p.

La Corte, preliminarmente, ribadisce la natura giuridica della recidiva quale circostanza aggravante del reato, inerente la persona del colpevole, che nell’ipotesi qualificata (aggravata, pluriaggravata e reiterata), va ricompresa fra le circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Secondo i Giudici del Massimo Consesso, escluso ogni riconoscimento automatico, l’accertamento giudiziale, con specifica motivazione, della sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, quale la recidiva qualificata, determina la procedibilità d’ufficio per i reati indicati nell’art. 649-bis c.p. Pertanto, il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale contenuto nell’art. 649-bis c.p., ai fini della procedibilità d’ufficio, per i delitti menzionati nello stesso articolo, comprende anche la recidiva qualificata (aggravata, pluriaggravata e reiterata) di cui all’art. 99 c.p., commi 2, 3 e 4.

A nulla rileva, proseguono i Giudici, l’obiezione che la rilevanza della recidiva qualificata ai fini della procedibilità del reato verrebbe ad incidere sulle posizioni di eventuali coimputati, i quali si troverebbero ad essere assoggettati a un diverso regime di procedibilità per un fatto a loro totalmente estraneo. Essa è, infatti, superata alla luce della riformulazione dell’art. 118 c.p., secondo cui le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono. Ne consegue che la perseguibilità d’ufficio opererebbe solo nei confronti dei coimputati recidivi.