La Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza n° 1085 del 13 gennaio 2021, si è pronunciata in tema di truffe commesse attraverso la vendita di prodotti on-line, con specifico riferimento alla sussistenza dalla circostanza aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5 c.p.

La questione sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione riguardava una serie di truffe perpetrate ai danni di alcuni soggetti, aventi ad oggetto la vendita di veicoli offerti su una piattaforma web. In particolare, l’imputato avviava trattative sotto falso nome ed utilizzando in pagamento assegni falsi.

Per la Corte sussiste l’aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5 c.p., con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on-line, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta.

In altre parole, la compravendita di prodotti on-line richiede un particolare affidamento del contraente alla buona fede dell’altro, dato che le trattative si svolgono integralmente a distanza, senza che sia possibile verificare l’identità e la qualità del prodotto.

Diversamente, come nel caso in esame, quando la trattativa abbia inizio attraverso l’esposizione di prodotti su una piattaforma web, ma poi si sviluppi attraverso contatti telefonici (anche a mezzo whatsapp) ed incontri in presenza, non può dirsi che i contraenti versino in condizione di particolare vulnerabilità, con esclusione della circostanza aggravante ex art. 61 n. 5 c.p.