La Corte di Cassazione, Sezione IV, con la sentenza n° 36778 dell’21 dicembre 2020, si è pronunciata in materia di infortuni sul lavoro in caso di prassi elusive delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza diffuse all’interno di un’azienda.

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dal datore di lavoro di un’azienda, condannato per il reato di omicidio colposo con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, accorso a causa di prassi incaute diffuse all’interno di uno stabilimento.

Secondo i Giudici della Corte, non può essere ascritta al datore di lavoro la responsabilità di un evento lesivo o letale per culpa in vigilando qualora non venga raggiunta la certezza della conoscenza o della conoscibilità, da parte sua, di prassi incaute dalle quali sia scaturito l’evento.

Ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, sarebbe stato necessario accertare, e non sulla sola base dell’astratta posizione di garanzia, che il datore di lavoro fosse, o dovesse necessariamente essere, a conoscenza della prassi incauta.

In applicazione di tali principi, la Corte ha escluso anche la responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. 321/2001.