La Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza n° 30305 del 2 novembre 2020, si è pronunciata in tema di responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001, soffermandosi sull’applicabilità dell’istituto della sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 163 c.p.

La questione sottoposta al vaglio della Corte atteneva ad un’istanza per la correzione di errore materiale proposta dalla difesa, riguardante una sentenza di patteggiamento con la quale veniva inflitta la sanzione amministrativa di 60.000 euro nei confronti della persona giuridica ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Secondo i Giudici, l’istituto della sospensione condizionale della pena non è applicabile alle sanzioni inflitte agli Enti a seguito dell’accertamento della relativa responsabilità da reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la cui natura amministrativa non consente l’applicabilità di istituti giuridici specificamente previsti per le sanzioni di natura penale.

La sospensione condizionale della pena costituisce, infatti, un istituto specificamente ed esclusivamente previsto per le sanzioni penali.