La Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza n° 23792 dell’11 agosto 2020, si è pronunciata in materia di circonvenzione di persone incapaci ex art. 643 c.p., con specifico riferimento alla condizione del soggetto passivo richiesta ai fini della configurabilità del reato.

La norma in oggetto prevede tre categorie di soggetti passivi: il minore, l’infermo psichico ed il deficiente psichico. Soffermandosi sulle ultime due categorie, i Giudici della Corte precisano che per “infermità psichica” deve intendersi ogni alterazione psichica derivante sia da una vera e propria patologia psichiatrica sia da una condizione che, sebbene non patologica, menomi gravemente le facoltà intellettive e volitive del soggetto. La “deficienza psichica” consiste, invece, in un’alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell’infermità, è comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive e volitive riducono il pensiero critico, a causa di particolari situazioni (tra cui, ad esempio, l’età avanzata, la fragilità di carattere, l’emarginazione ambientale).

Pertanto, affermano i Giudici, lo stato di deficienza psichica del soggetto passivo ai fini della configurabilità del reato non consiste nella completa assenza delle facoltà mentali o nella totale mancanza della capacità di intendere e di volere, pur momentanea, essendo sufficiente una minorata capacità psichica, ovvero uno stato di deficienza del pensiero critico e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l’opera di suggestione dell’agente, e reso possibile dall’instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed reo, in cui questi abbia la possibilità di agire sulla volontà della vittima manipolandola.