La Corte di Cassazione, Sezione IV, con la sentenza n° 26618 del 25 settembre 2020, si è pronunciata in tema di responsabilità del datore di lavoro in caso di infortuni sul lavoro, con riferimento alla rilevanza dell’abnormità della condotta del lavoratore.

Innanzi la Suprema Corte veniva impugnata la sentenza di condanna di un imputato ritenuto responsabile, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una società, per il reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme antinfortunistiche a danno di un dipendente.

Secondo i Giudici della Corte, in tema di sicurezza sul lavoro e normativa antinfortunistica, la condotta colposa del lavoratore può considerarsi abnorme e, pertanto idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, solo ed esclusivamente laddove abbia attivato un “rischio eccentrico” ovvero esorbitante la sfera di rischio che il soggetto titolare della posizione di garanzia è tenuto a governare.

Il “rischio eccentrico” rispetto a quelli rientranti nella sfera di governo del datore di lavoro non è riscontrabile in presenza di prassi lavorative scorrette ed evidenti lacune e criticità del sistema di sicurezza aziendale (come nel caso di specie). Si ricorda, infatti, che la normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro è diretta a tutelare il lavoratore anche in relazione ad incidenti che possano derivare da una sua condotta imprudente, essendo il datore di lavoro tenuto a prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e pericolose.