La Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza n° 8986 del 5 marzo 2020, si è pronunciata in materia di riconoscimento della scriminante ex art. 51 c.p. per ragioni culturali e religiose, in caso di contestazione dei reati di violenza sessuale o maltrattamenti o violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Nel caso sottoposto al giudizio della Corte, l’imputato, cittadino extracomunitario, era accusato di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni personali in danno della propria convivente more uxorio.

I Giudici della Corte, rigettando uno dei motivi di ricorso dell’imputato, escludono l’invocata scriminante ex art. 51 c.p., connessa (a parere della difesa) alle peculiarità culturali e religiose dell’imputato. In particolare, affermano che lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell’esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dallo Stato di provenienza, qualora tale diritto sia da ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell’ordinamento giuridico italiano, in cui ha deciso di vivere. Prevale, quindi, l’esigenza di valorizzare, in ossequio all’art. 3 Cost., la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse.