La Corte di Cassazione, Sezione I, con la sentenza n° 7452 del 25 febbraio 2020, si è pronunciata in tema di reato continuato ex art. 81 c.p., chiarendo la nozione di medesimo disegno criminoso in materia associativa.

In particolare, la questione sottoposta all’esame della Corte riguardava la riconoscibilità del medesimo disegno criminoso tra il reato di associazione a delinquere (di stampo mafioso) ed i singoli reati scopo.

Preliminarmente e con riferimento alla nozione dell’istituto della continuazione ex art. 81 c.p., i Giudici della Corte precisano che si tratta della rappresentazione, in capo al soggetto agente, della futura commissione di più reati, in un momento precedente la commissione del primo fra i reati della serie presa in considerazione. L’esistenza di un unitario momento deliberativo di più reati legittima, secondo il nostro ordinamento, un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo.

In merito alla questione oggetto di esame, la Corte afferma che la continuazione tra reato associativo e uno o più reati fine sia configurabile solo ed esclusivamente ove si accerti che, al momento della condivisione del generale programma criminoso del sodalizio sia precisato, e conosciuto dal sodale, non solo un indeterminato programma criminoso (elemento costitutivo del reato di associazione a delinquere), ma anche la futura commissione di reati che risultino ben specificati, se non nel tempo e nelle modalità esecutive, comunque in relazione ad un specifico dato fattuale idoneo a caratterizzarne l’oggettività.