La Corte di Cassazione, Sezione IV, con la sentenza n° 13575 del 5 maggio 2020, si è pronunciata in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 in caso di reati colposi, nello specifico in caso di infortuni sul lavoro.

La vicenda sottoposta alla valutazione della Corte di Cassazione riguardava l’amministratore unico di una società e la società stessa condannati, rispettivamente, per lesioni colpose e per il conseguente illecito amministrativo ex art. 25 septies D.Lgs. 231/2001, per aver cagionato, con condotta omissiva, lesioni ad un dipendente.

Per quanto riguarda l’accertamento del nesso causale, secondo i Giudici della Corte l’infortunio era dovuto alla mancata messa a disposizione del lavoratore, da parte dell’azienda, di idonei guanti ad alta protezione termica ed all’omesso compimento, sempre da parte dell’azienda, di una specifica procedura tesa ad evitare quella tipologia di incidenti, la cui valutazione del rischio era del tutto omessa nel DVR.

Con riferimento alla responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001, la Corte ha ricordato che in caso di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, ovvero il vantaggio di cui all’art. 5, D.Lgs. 231/2001, può consistere anche nel risparmio di spesa per l’azienda. L’ente imputato aveva, infatti, risparmiato il danaro necessario all’acquisto delle misure di protezione per i dipendenti, non aveva curato la formazione dei lavoratori mediante appositi corsi e si era avvantaggiata per l’imposizione di ritmi di lavoro particolarmente elevati.