La Corte di CassazioneSezione IV, con la sentenza n. 10175 del 16 marzo 2020, si è pronunciata in materia di responsabilità medico-chirurgica, con particolare riferimento alla necessità della valutazione del caso concreto nel c.d. giudizio controfattuale.

Nel caso sottoposto al giudizio della Corte di Cassazione, un medico veniva condannato per omicidio colposo in relazione alla morte di un paziente, dovuta, secondo la sentenza impugnata, alla negligenza ed all’imprudenza del medico, per aver omesso di somministrare la terapia adeguata.

Nei reati colposi omissivi impropri, ovvero nei reati commessi mediante omissione, l’accertamento del nesso causale tra l’omissione e l’evento rende necessario il c.d. giudizio controfattuale . Secondo tale giudizio il nesso causale è configurabile solo se si accerti che, avvenuta l’azione doverosa omessa (in questo caso, la terapia adeguata),  l’evento (la morte del paziente) non si sarebbe verificato, oppure si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva, con elevato grado di credibilità razionale.

Secondo i Giudici della Corte, tale giudizio controfattuale non può fondarsi solo sulle informazioni scientifiche accreditate presso la comunità medico-scientifica e concretizzate in linee guida, ma anche sulle contingenze particolari del caso concreto. Il medico deve, cioè, sempre valutare il caso concreto per decidere se optare per una terapia diversa rispetto a quella suggerita dalle linee guida , in quanto quest’ultime sono elaborate in via astratta e non possono prevedere tutte le situazioni concrete.