La Corte di Cassazione, Sezione VI, con la sentenza n° 5782 del 13 febbraio 2020, si è pronunciata in tema di utilizzabilità della registrazione di una conversazione tra soggetti presenti, nell’ipotesi in cui rimanga ignoto l’autore della registrazione stessa.

I Giudici della Corte, chiamati a pronunciarsi in merito al sequestro di un supporto contenente un file audio riproducente una conversazione tra più soggetti (presenti), pronunciano il seguente principio di diritto. È inutilizzabile, sia nel processo che in sede cautelare, il file audio contenente conversazioni di cui sia ignoto l’autore della registrazione, in quanto potenzialmente lesivo dei diritti fondamentali dell’individuo tutelati dall’art. 15 della Costituzione.

Confermata la natura di “documento” della registrazione del contenuto di una conversazione tra soggetti presenti, la Corte precisa che nel caso di registrazione di un colloquio (sia svoltosi in viva voce che per mezzo di uno strumento di trasmissione), ad opera di una delle persone partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi, difetta la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, sancito dall’art. 15 Cost. Il contenuto della comunicazione interprivata, infatti, viene legittimamente appreso da chi vi partecipa o vi assiste a la registrazione di tale comunicazione è priva del requisito dell’estraneità del captante, che caratterizza, invece, l’intercettazione. Di qui la possibilità di introdurre, come prova nel processo, tale “documento” (n.d.r. la registrazione) ai sensi dell’art. 234 c.p.p.

Premesso ciò, il file audio in questione, in ragione della mancata acquisizione di elementi di fatto inerenti alle modalità della sua formazione, non può considerarsi un “documento”, non essendo provato che esso sia stato registrato ad opera di una delle persone che partecipava o che fosse comunque legittimata ad assistere al colloquio. Ciò determina l’inutilizzabilità del file audio.