La Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza n° 3458 del 28 gennaio 2020, si è pronunciata in materia di confisca per equivalente prevista dall’art. 12 bis D.Lgs. 74/2000 per i reati tributari.

I Giudici della Corte affermano il principio di diritto in base al quale la confisca per equivalente di cui all’art. 12 bis D.Lgs. n. 74 del 2000, per espressa previsione normativa, può essere disposta soltanto con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, in quanto, a differenza della confisca diretta, che ha natura di misura di sicurezza, la confisca per equivalente ha carattere afflittivo e sanzionatorio, e quindi non può essere disposta nel caso di estinzione del reato, occorrendo la pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena.

Pertanto, l’intervenuta estinzione dei reati contestati (artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000) per prescrizione e la conseguente dichiarazione di non doversi procedere in ordine agli stessi determinano l’impossibilità di mantenere la confisca per equivalente disposta a carico dell’imputato.

Si precisa, infine, che all’eliminazione della confisca può provvedere direttamente Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), c.p.p., previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale punto, non occorrendo accertamenti di fatto, né Io svolgimento di attività valutative o di apprezzamento di prove.