Il 24 dicembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 157/2019, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Tale Legge, oltre ad inasprire le pene per i reati tributari, abbassare le relative soglie di punibilità ed a prevedere altre disposizioni in materia fiscale, è intervenuto in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, ampliando l’elenco dei c.d. reati presupposto.

Il provvedimento legislativo ha introdotto alcuni dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 tra i reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare, sono stati inseriti i seguenti reati:

  1. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 D.Lgs. 74/2000), per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
  2. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 2-bis D.Lgs. 74/2000), per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
  3. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000), per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
  4. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 D.Lgs. 74/2000), per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
  5. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co 2-bis D.Lgs. 74/2000), per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
  6. occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs 74/2000), per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
  7. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000), per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

La norma prevede, poi, una circostanza aggravante: se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 dell art. 25 quinquiesdecies, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entita’, la sanzione pecuniaria e’ aumentata di un terzo.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

Con tale intervento legislativo per la prima volta vengono introdotti, tra i reati presupposto, i reati tributari.

Appare subito rilevante la porta di tale norma, che, a ben vedere, andrà ad incidere, e non poco, sulla “vita” delle aziende italiane e sulle scelte politico-gestionale delle stesse.

L’introduzione di alcuni dei reati tributari tra i reati presupposto determina, infine, la conseguente necessità di aggiornare i Modelli 231 già adottati dalle aziende, dedicando apposita sezione della parte speciale ai reati tributari.

I primi settori aziendali a rischio reato saranno da ricercare nella macro aerea della contabilità. In particolare: nella corretta tenuta della documentazione contabile e nel complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi, che ogni società o ente è tenuto a svolgere.

Altro settore a rischio reato andrà ricercato nei rapporti con i fornitori, con specifico riguardo al processo di selezione ed identificazione delle controparti contrattuali.