La Corte di Cassazione, Sezione IV, con la sentenza n° 41893 del 11 ottobre 2019, si è pronunciata in materia di responsabilità penale medico-chirurgica, in caso di condotta omissiva del sanitario.

Preliminarmente ed in via generale, i Giudici della Corte rilevano che, in caso di reato omissivo, lo statuto logico del rapporto di causalità rimane sempre quello del “giudizio controfattuale”. Si deve, cioè, accertare se, mentalmente eliminato il mancato compimento dell’azione doverosa e sostituito con il comportamento doveroso, supposto come realizzato, il singolo evento lesivo, hic et nunc verificatosi, sarebbe venuto meno.

Con specifico riferimento alla condotta dei medici, affermano i Giudici che la responsabilità del sanitario per il decesso del paziente può essere affermata, in occasione del giudizio controfattuale da effettuare in caso di addebito a titolo di responsabilità omissiva, solo allorquando sia possibile sostenere che, se la condotta omessa fosse stata tenuta, l’evento non si sarebbe verificato con “probabilità confinante con la certezza”, alla luce del sapere scientifico e delle specificità del caso concreto (condizioni del paziente).

Nel caso in esame, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo pronunciata dalla Corte di Appello a carico di un medico, cui era stata addebitata la morte di un paziente, per avere l’imputato omesso di compiere tutte le manovre di rianimazione cardiopolmonari necessarie, così da aver provocato la morte a seguito di infarto.

Secondo i Giudici, infatti, l’omissione contestata all’imputato aveva privato il paziente solo di marginali chances di sopravvivenza (stimate in un arco tra il 2% e l’11%, fino al 23% soltanto in caso di emersione di ritmo defribrillabile). Per questo motivo ed ai fini della condanna, la causalità non poteva dirsi sussistente sulla base del giudizio controfattuale, alla stregua del necessario canone di giudizio della “certezza processuale”.