Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n° 41736 del 10 ottobre 2019, hanno affrontato il tema delle regole da osservare in caso di rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento dell’organo giudicante (sia esso monocratico o collegiale).

Preliminarmente, i Giudici della Corte ricordano che il principio giuridico posto a fondamento della disciplina della rinnovazione del dibattimento è quello dell’immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525 co. II c.p.p., secondo cui alla deliberazione della sentenza concorrono i medesimi giudici che hanno partecipato al dibattimento, a pena di nullità assoluta.

I principi sanciti dalla sentenza in commento attengono ai diversi segmenti processuali coinvolti: questioni preliminaririchieste istruttorieprovvedimento di ammissioneassunzione prove.

Con riferimento alle questioni preliminari, i Giudici della Corte precisano che innanzi il nuovo giudice potranno essere riproposte le questioni preliminari già sollevate davanti al precedente giudice, mentre non potranno essere sollevate questioni del tutto nuove che le parti avrebbero potuto proporre al precedente giudice.

Con riferimento alle richieste istruttorie ed al relativo provvedimento di ammissione dei mezzi di prova e la loro assunzione, la Suprema Corte sancisce il generale principio di diritto per cui si esclude la necessità di una loro formale rinnovazione, in quanto i provvedimenti già resi dal precedente giudice conservano efficacia qualora non revocati o modificati (art. 525 co II ultimo periodo).

A tale principio generale si affianca, tuttavia, la possibilità per le parti di avanzare istanze istruttorie. In merito occorre distinguere tra le “nuove” richieste di prova e le prove già assunte.

In ordine alle “nuove” richieste istruttorie, le parti possono chiedere l’ammissione di nuove prove dichiarative, sempre che indicate in una nuova lista testimoniale depositata sette giorni prima dell’udienza in cui è subentrato il nuovo giudice. In alternativa, la parte potrà chiedere al nuovo giudice la concessione di un breve termine per il deposito della nuova lista, dimostrando che il mutamento del giudicante non fosse prevedibile.

In ordine alle prove già assunte, la parte che ha interesse a risentire il teste già esaminato può chiederlo al nuovo giudice ad alcune condizioni:

1) la parte deve aver indicato il teste nella sua precedente lista testimoniale o deve indicarlo in una nuova lista depositata o per il cui deposito chiede un breve termine (richiesta da accogliere nei termini sopra descritti);

2) la reiterazione dell’esame non deve risultare superflua. In tal senso, la parte deve indicare le motivazioni che rendono opportuna la nuova escussione, le quali devono dimostrare che non si tratti di un’inutile ripetizione di attività già svolta (ad es. indicazione delle nuove circostanze su cui il teste non è stato già sentito e deve essere esaminato; indicazione di elementi da cui si trae l’inattendibilità del teste già sentito). In assenza di tali condizioni, l’istanza istruttoria può solo valere come sollecitazione per il giudice ad attivare i propri poteri ex art. 507 c.p.p.

Altra ipotesi contemplata dalle Sezioni Unite è quella in cui nessuna parte chieda la reiterazione di prova già assunta, o la reiterazione sia stata chiesta ma rigettata in quanto superflua, o la reiterazione sia divenuta impossibile. In tali casi, le dichiarazioni già presenti nel fascicolo del dibattimento sono utilizzabili previa lettura ai sensi dell’ art. 511 c.p.p.

Si precisa che nell’ipotesi in cui le parti chiedano la reiterazione di prova già assunta, sono utilizzabili sia le dichiarazioni nuove sia quelle già presenti al fascicolo, ex art. 511 c.p.p.

Infine, se una parte rinuncia alla escussione di un teste, l’altra parte potrà opporsi ma solo se il teste in questione è indicato anche nella sua lista.