La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n° 23810 del 29 maggio 2019, si è pronunciata sul momento consumativo del reato di dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs 74/2000 e sulla rilevanza di un’eventuale dichiarazione integrativa.

I Giudici della Corte hanno affermato che il delitto di dichiarazione infedele, previsto e punito dall’art. 4 del D.Lgs. 74/2000, si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale, sì che non rileva l’eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa con la quale il contribuente abbia corretto il contenuto di quella annuale originaria.

In motivazione, la Suprema Corte ha disatteso, sulla base della espressa natura “annuale” della dichiarazione, l’impostazione difensiva secondo cui nella nozione di “dichiarazione” dovrebbero farsi rientrare anche le eventuali dichiarazioni integrative presentate, nei tempi previsti dalla normativa fiscale, al fine di rettificare la prima.

Pertanto, il delitto di dichiarazione infedele integra un reato istantaneo, e si intende perfezionato nel momento e con la presentazione della dichiarazione annuale infedele.