La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 18842 del 12 marzo 2019, si è pronunciata sulla capacità esimente del Modello 231 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare, i Giudici della Corte si sono soffermati sulla fondamentale importanza che assume, all’interno di un Modello 231, un’attenta ed esaustiva valutazione del rischio di commissione dei c.d. reati presupposti. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo non può, infatti, prescindere da una completa analisi dei rischi di commissione dei reati, e che questa sia costantemente aggiornata. Tale analisi deve evidenziare e garantire la precisa individuazione della valutazione del rischio, in astratto, di commissione dei reati e, soprattutto, l’individuazione delle misure di controllo preventivo idonee, in concreto, ad evitare la commissione dei reati stessi.

Un Modello 231 che non contenga tale analisi rischia di non superare il vaglio di adeguatezza operato dal Giudice ai fini dell’individuazione della responsabilità dell’Ente.

In tal senso, precisano la Corte che “la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata, nel sistema introdotto dal D. lgs 231/2001, sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli”.

Così si sono espressi i Giudici rispetto alla vicenda che ha coinvolto la Canditfrucht S.p.A., imputata per la gestione abusiva di grosse quantità di rifiuti, consistita nello smaltimento in discariche abusive.