La Corte di Cassazione, Sezione IV, con la sentenza n° 16598 del 17 aprile 2019, si è pronunciata sulla responsabilità amministrativa degli Enti, ex D.Lgs. 231/2001 in caso di incidente sul lavoro.

Con sentenza del 19 giugno 2017 la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Vicenza con cui, il presidente del consiglio di amministrazione di una S.r.l., era ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 590, commi II e III c.p., per avere colposamente cagionato, con imprudenza, negligenza ed imperizia ed in violazione delle norme di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, lesioni personali gravi ad un operaio.

Nel confermare la sentenza di condanna, i Giudici della Corte, hanno affermato che in tema di responsabilità ex D.Lgs. 231/2011 derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 all’interesse o al vantaggio, devono essere riferiti alla condotta e non all’evento e ciò, perché, non rispondono all’interesse dell’ente, o non procurano allo stesso un vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un suo dipendente in conseguenza di violazioni di norme antinfortunistiche.

La sottovalutazione sistematica dei rischi va valutata come chiaro sintomo di scelte imprenditoriali volte ad ottenere risparmi sui costi a dispetto degli obblighi di sicurezza gravanti sull’imprenditore a tutela della salute dei lavoratori.

Tale risparmio di spesa si consegue anche riducendo i tempi di lavorazione, oltre gli investimenti per l’acquisto di strumenti antinfortunistici o per lo svolgimento di corsi di formazione dei dipendenti.