La Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza n° 5936 del 7 febbraio 2019, è tornata a pronunciarsi sul dibattuto tema della ammissibilità o meno della confisca in caso di sentenza di proscioglimento per estinzione del reato.

La Terza Sezione ha affermato che in base alla nuova disposizione di cui all’art. 578 bis c.p.p.., ed alla luce della pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia, il proscioglimento per intervenuta prescrizione, maturato nel corso del processo, non osta alla confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva, a condizione che la relativa decisione abbia accertato l’esistenza del reato e la colpevolezza dell’imputato attuando tutte le garanzie proprie delle pronunce formali di condanna, attesa la natura “sostanzialmente penale” della sanzione irrogata, ai sensi dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione EDU.

I Giudici hanno, altresì, affermato che la persona giuridica proprietaria del bene confiscato che sia rimasta estranea al processo può far valere le sue ragioni innanzi al giudice dell’esecuzione, cui è demandato il compito di accertare autonomamente la sussistenza del reato e la riferibilità alla persona giuridica della condizione di terzo estraneo di buona fede, condizione che non può essere riconosciuta all’ente che abbia costituito il mero schermo dell’azione compiuta dalla persona fisica riconosciuta responsabile del reato.