La Corte di Cassazione, Sezione VI, con la sentenza n° 11476 del 14 marzo 2019, si è pronunciata sull’applicabilità o meno della causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p. ai rapporti di convivenza “more uxorio”, in particolare dopo l’entrata in vigore della c.d. Legge Cirinnà.

In tema di favoreggiamento personale, i Giudici della Corte hanno affermato il principio secondo cui la causa di non punibilità di cui all’art. 384 co. 1 c.p. opera anche in relazione ai rapporti di convivenza di fatto. Ciò anche dopo l’entrata in vigore della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con cui è stata istituita l’unione civile tra persone dello stesso sesso ed introdotta una disciplina delle convivenze di fatto.

Sostiene la Corte, sul punto, che la Legge non ha realizzato il coordinamento del diritto penale con le convivenze di fatto, ovvero quelle preesistenti situazioni di disparità di trattamento, che sono state verosimilmente acuite proprio a seguito dell’introduzione delle unioni civili.

Si afferma in sentenza che «una interpretazione valoriale, non in contrasto con la Costituzione, consente di ritenere applicabile l’istituto di cui all’art. 384 c.1 c.p. anche ai rapporti di convivenza “more uxorio”, pur dopo la legge Cirinnà».