La III Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n° 9072 del 17 novembre 2017, si è pronunciata sul rapporto tra la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. e l’accertamento della responsabilità dell’ente.

I giudici della Corte hanno affermato il principio secondo cui, in tema di responsabilità degli enti ai sensi del d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, qualora nei confronti dell’autore del reato presupposto sia stata applicata la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., il giudice deve in ogni caso procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso. Ciò non può prescindere dalla verifica della sussistenza in concreto del fatto di reato, non essendo questa desumibile in via automatica dall’accertamento contenuto nella sentenza di proscioglimento emessa nei confronti della persona fisica, con la quale si è accertata la commissione del reato, pur escludendo la punibilità dell’agente.

L’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non escluderebbe, in tale ottica, la responsabilità dell’ente, in via astratta, ma la stessa dovrebbe essere accertata effettivamente in concreto; non potendosi utilizzare automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti dell’autore del reato presupposto.