La Corte di Cassazione, Sezione V, con la sentenza n° 2092 del 17 gennaio 2019, si è pronunciata in tema di rapporto tra reato di diffamazione ed esimenti del diritto di critica e di cronaca, in riferimento ai requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento dei valori in conflitto, individuandoli, nella continenza del linguaggio, nella verità del fatto narrato e nell’interesse sociale.

Con specifico riguardo al requisito dell’interesse sociale, la Corte, accogliendo il ricorso di due giornalisti, ha affermato il principio di diritto per cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, non costituisce reato la formulazione, nell’ambito di un’inchiesta giornalistica, di affermazioni e ricostruzioni che rechino valutazioni offensive della reputazione dei soggetti coinvolti, quando i dati di cronaca assumano una funzione meramente strumentale per supportare un giudizio critico di contenuto diverso e più ampio, di attuale e pubblico interesse.

L’attualità della notizia deve, infatti, essere riguardata non con riferimento al fatto ma all’interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, alla attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, di guisa che ognuno possa liberamente orientarsi, con la conseguenza che solo una notizia dotata di utilità sociale può perdere rilevanza penale, ancorché capace di ledere l’altrui reputazione, e tale utilità è necessariamente connotata dall’attualità dell’interesse alla pubblicazione.

Tale impostazione ermeneutica, che conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale, si pone in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo.