La Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza n° 53000 del 26 novembre 2018, è intervenuta in materia di reati edilizi, con particolare riferimento alla responsabilità del proprietario o comproprietario non committente.

La III sezione ha affermato che, in tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario o comproprietario non committente non può essere oggettivamente dedotta dal solo diritto sul bene né può essere configurata come responsabilità omissiva per difetto di vigilanza, attesa l’inapplicabilità dell’art. 40, secondo comma, c. p., ma dev’essere dedotta da indizi ulteriori rispetto all’interesse insito nel diritto di proprietà, idonei a sostenere il suo concorso, anche morale, nel reato.

I Giudici della Suprema Corte, richiedono, per l’affermazione di responsabilità proprietario o comproprietario non committente, l’accertamento di un quid pluris rispetto al mero diritto di proprietà. In particolare, si è evidenziato che il riconoscimento di tale responsabilità richiede il necessario accertamento di ulteriori elementi a carico, anche indiziari, quali la piena disponibilità della superficie edificata, l’interesse alla trasformazione del territorio, il deposito di provvedimenti abilitativi (anche in sanatoria), i rapporti di parentela o affinità con l’esecutore del manufatto, la fruizione dell’immobile secondo le norme civilistiche sull’accessione, la presenza e la vigilanza durante lo svolgimento dei lavori.